Trento, 22 dicembre 2022. – La querela o la causa civile di risarcimento per diffamazione o la semplice intenzione pubblicamente manifestata di agire legalmente verso chi esercita il mandato popolare o l’informazione, sono strumenti molto usati, soprattutto di questi tempi nei confronti di due categorie di cittadini spesso ingiustamente bistrattate: giornalisti e politici. Eppure, libertà di stampa (art. 21) e mandato popolare (art. 1, 67, 68) sono capisaldi della Costituzione e come tali garantiti e tutelati. Occupiamoci in questa sede dell’esercizio del mandato popolare e in particolar modo dell’attività dei funzionari onorari della pubblica amministrazione, come i consiglieri provinciali-regionali del Trentino Alto Adige. A loro è riconosciuto con gli articoli 28, 2 comma, e 48 bis, 2 comma, dello Statuto di autonomia, analogicamente per ciò che avviene per i parlamentari nazionali (art. 68 Cost.), che ” I membri del Consiglio regionale/provinciale rappresentano l’intera regione/provincia. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.” Nella mia funzione di consigliere provinciale-regionale esercitata in passato, sono stato oggetto di diverse querele, tutte archiviate, mente le cause civili di risarcimento della diffamazione tutte vinte, sempre per via della tutela statutaria. Il caso più recente. Ero imputato, nella mia veste di giornalista, con il consigliere Cia per un suo comunicato pubblicato dalla “Voce del Trentino”, di cui ero il direttore responsabile. Nella causa penale promossa dalla dottoressa Livia Ferrario dirigente generale della Provincia, il Tribunale di Trento assolse, infatti, i querelati con formula piena perché il “fatto non costituisce reato”. Ciò premesso, al posto del consigliere Cia, mi sentirei più che tranquillo: l’eventuale querela della Mak si risolverebbe, a mio giudizio, in una bolla di sapone Nel merito, il Sindaco di Cavalese, durante la riunione della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale (di cui Claudio Cia è il presidente), a proposito della “querelle” sul nuovo ospedale di Cavalese, aveva detto che “La Mak si muoveva assieme all’ex Scario, che accompagnato da Grisenti proponeva compravendite dei terreni limitrofi all’area”. Il consigliere Cia, riportando, il “j’accuse” del sindaco di Cavalese nell’audizione presso un organo istituzionale, qual è la commissione provinciale, ha esercitato il suo pieno diritto di esprimere la sua opinione (art. 48 bis, comma 2, dello Statuto di autonomia) e ciò indiscutibilmente nella tutela statutaria. Tuttavia, la querela o solo la minaccia nei confronti di un consigliere provinciale per le opinioni espresse (o i voti dati) nell’esercizio del mandato, può diventare strumento di condizionamento o intimidazione. Ciò vale anche per i giornalisti, in dispregio del principio costituzionale della libertà di stampa. In ogni caso, mi auguro l’intervento del presidente del consiglio provinciale che ha, tra l’altro, il compito di garantire l’indipendenza e l’autonomia del consiglio e dei suoi membri, secondo l’art.48 bis, 2 comma, dello Statuto di autonomia. ((nella foto Mirko Pellegrini ad di Mak e Claudio Cia)
]]>Claudio Cia e Mak, sullo sfondo il “nuovo” ospedale di Cavalese
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