Trento, 21 giugno 2020. – Redazione La sentenza De Tommaso, la prima emessa dal Tribunale di Trento in materia di vitalizi, o meglio in materia di capitalizzazione di quote di vitalizio, concessa con il plauso di tutti con la legge regionale 6/2102, poi largamente rimangiata con la legge regionale 4/2014, in questo caso con il plauso di molti, è stata appellata. Sono 17 gli ex consiglieri che, difesi dagli avvocati Paniz, Fullin e Cangemi, hanno presentato ricorso alla Corte di Appello di Trento. Le motivazioni sono in sintesi le seguenti. 1) la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – per violazione degli art. 2, 3, 48, 51, 67, 69, 97, 117, della Costituzione anche in relazione agli artt. 6 della CEDU ed all’art. 1 del relativo primo Protocollo, nonché per violazione del principio dell’affidamento, della prevedibilità, della ragionevolezza, della proporzionalità, della specificità della motivazione, della sterilizzazione degli impedimenti economici nell’accesso alle cariche di rappresentanza democratica del Paese – delle norme contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5 della L.R. Regione TAA 11.7.2014 n. 4, pubblicata sul numero straordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione TAA n. 28/I-II del 16.7.2014, pag. 3 e seg., nonché delle norme contenute nell’art. 3 L.R. 5/2014 (già altro giudice del Tribunale di Trento ha rimesso, rinnovandolo, alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale sul limite al cumulo tra vitalizio regionale e vitalizio parlamentare); 2) in via sempre preliminare: accertarsi e dichiararsi l’insussistenza di qualsivoglia interesse giuridicamente qualificato delle Organizzazioni sindacali OO.SS. CGIL DEL TRENTINO, CISL UNIONE REGIONALE TRENTINO e UIL CONFEDERAZIONE SINDACALE REGIONALE DEL TRENTINO e, quindi, l’inammissibilità del relativo intervento e con conseguente riforma della condanna in loro favore delle spese di lite del giudizio di primo grado; Nel merito, 1) accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto della Regione TAA e/o del Consiglio Regionale alla riduzione dell’importo dell’assegno vitalizio rispetto al vitalizio parlamentare; 2) accertare e dichiarare che gli appellanti non sono tenuti ad eseguire alcun pagamento di somme di denaro e/o il trasferimento delle quote del Fondo Family in favore della Regione TAA e/o del Consiglio Regionale del Trentino e/o di terzi soggetti siccome vantati ex adverso sulla scorta delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime contenute negli artt. 1, 2, 3 della citata L.R. della Regione TAA 11.7.2014 n. 4; 3) in ogni caso: sia interamente riformata l’impugnata sentenza laddove ha disposto la liquidazione delle spese legali in favore degli appellati con conseguente condanna di parte appellante; per l’effetto, sia disposta la condanna degli appellati all’integrale rifusione delle spese di lite dell’appellante per entrambe i gradi del giudizio; in subordine, sia disposta la compensazione totale o parziale delle spese di lite di entrambe i gradi del giudizio.
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