Le locazioni turistiche/brevi non sono soggette all’imposta provinciale di soggiorno Trento, 14 settembre 2020. – In chiusura della prima parte dell’articolo “Cosa non va nell’imposta provinciale di soggiorno” pubblicato lo scorso 27 agosto, annunciavo che mi sarei occupato, nella seconda parte, delle locazioni turistiche brevi che a mio modesto ma ragionato parere sono da escludere dall”imposta provinciale di soggiorno. A sostegno di questa affermazione ci sono le norme dell’Unione Europea, la sentenza della Corte Costituzionale e naturalmente le leggi dello Stato, vale a dire l’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, nonché l’art.1571 del Codice Civile, l’art. 53 del Codice del Turismo e la L. n.431/1988. Mi spiego. La norma statale disciplina l’attività delle locazioni brevi, esclusivamente per le persone fisiche e non per soggetti giuridici privati, mentre le locazioni turistiche possono essere gestite, anche come attività imprenditoriali, con specifico codice ATECO 68.20.01. Decisiva è la sentenza n. 84 del 6 marzo 2019 della Corte Costituzionale, che, pur riconoscendo alle Regioni (nel caso nostro si fa riferimento all’art. 72 dello Statuto di autonomia), l’applicabilità dei codici regionali (provinciali) per le locazioni brevi/turistiche, ha ribadito che la fattispecie della locazione, anche turistica, dal punto di vista dell’attività svolta dal locatore, è una fattispecie che attiene all’ordinamento civile, sulla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Da ciò si evince che la Provincia non ha alcun potere di qualificare la fattispecie della locazione, ancorché turistica, parificandola alle vere e proprie “attività turistico ricettive” e non ha alcun potere di attribuire agli alloggi dati in locazione per finalità turistiche la qualifica di strutture ricettive, potendo solo esercitare, anche rispetto alla locazione turistica, le sue funzioni di promozione, vigilanza e controllo. Infine, per l’Unione Europea con Regolamento n. 692/2011 e per lo Stato con la circolare ISTAT annuale, definendo in modo dettagliato e preciso le caratteristiche economiche degli esercizi ricettivi, le locazioni turistiche/brevi non rientrano tra gli esercizi ricettivi perché non sono gestite con nessuno dei codici ATECO. In conclusione le locazioni turistiche, come in premessa precisato, disciplinate dall’art. 1571 del Codice Civile, dall’art.53 del Codice del Turismo, dalla L. n. 431/1998 rientrano tra le competenze esclusive dello Stato (art. 117, comma 2, lettera l) e pertanto non sono strutture ricettive. La legge provinciale istitutiva dell’imposta di soggiorno e il relativo regolamento d’attuazione, per quanto concerne le locazioni turistiche/brevi “parificate” a strutture ricettive, invadono la competenza esclusiva dello Stato e sono costituzionalmente illeggittime. Di conseguenza i conduttori degli immobili concessi in locazione turistica/breve non sono soggetti passivi di imposta, né i locatori sono sostituti d’imposta e non devono adempiere ad alcuna formalità. Resta bensì inteso che il reddito immobiliare conseguito sconta le imposte in sede di dichiarazione annuale.
]]>Cosa non va nell’ imposta provinciale di soggiorno (seconda parte)
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